IL GIUDICE DI PACE

    Visto   il   ricorso  presentato  da  Milanese  Antonio  in  data
9 settembre  2003  avverso  il  verbale di accertamento di violazione
n. 1809/C della P.M. di Genzano di Roma;
    Considerato che all'atto della presentazione il ricorrente non ha
effettuato  il  versamento  della  somma, pari alla meta' del massimo
editale   della   sanzione  inflitta  dall'organo  accertatore,  come
richiesto   dall'art. 204-bis,   comma  3,  del  decreto  legislativo
30 aprile  1992  n. 285,  come  introdotto dalla legge 1° agosto 2003
n. 214,   che   ha   convertito   in  legge,  con  modificazioni,  il
decreto-legge 27 giugno 2003 n. 151.
    Ritiene  di  sollevare  di  ufficio  eccezione  di illegittimita'
costituzionale del suddetto articolo, per i seguenti:

                             M o t i v i

    Rilevanza ai fini della decisione. E' evidente la rilevanza della
eccezione  sollevata  ai fini della decisione del ricorso presentato,
che  dovrebbe  essere  dichiarato  inammissibile,  se le disposizioni
dell'articolo censurato dovessero essere considerate non contrarie al
dettato  Costituzionale  e,  viceversa, dovrebbe essere esaminato nel
merito,   se   detto  articolo  venisse  ritenuto  costituzionalmente
illegittimo.
    Non  manifesta infondatezza. L'obbligo imposto dalla disposizione
di  legge  censurata  e'  sospettabile  di  incostiitnzionalita'  per
violazione  dei  principi  stabiliti  negli  artt. 3,  24 e 113 della
Costituzione.
    L'art. 3  stabilisce  il  principio  di  eguaglianza  di  tutti i
cittadini  di  fronte  alla  legge,  ed  al comma 2 stabilisce che la
Repubblica  ha  il  compito  di  rimuovere  gli  ostacoli  di  ordine
economico  e  sociale  che  limitino,  di  fatto,  detto principio di
eguaglianza.
    Al  contrario  il  suddetto  art. 204-bis,  comma  3, della legge
richiamata introduce una diseguaglianza di ordine economico imponendo
il  pagamento  della suddetta somma per poter ricorrere al giudice di
pace avverso il verbale di accertamento di violazione.
    Tale  diseguaglianza  appare ancora piu' incisiva considerato che
la  attuale riforma del codice della strada ha aumentato in maniera a
volte  significativa  le  sanzioni  previste  per  alcune violazioni.
Questi   aumenti,  in  presenza  dell'obbligo  di  cui  al  censurato
articolo, rendono di fatto impossibile il ricorso senza la preventiva
disponibilita'  di  una  somma di denaro che puo' raggiungere importi
anche   ingenti,   in  relazione  al  livello  dei  redditi  medio  o
medio-bassi dei singoli o delle famiglie.
    L'art. 24  della  Costituzione  poi  stabilisce che tutti possono
agire  in  giudizio  per  la  tutela dei propri diritti ed interessi.
Siamo in presenza, come concordemente riconosciuto, di un diritto non
sottoponibile a condizioni o limiti (vedi le due sentenze della Corte
costituzionale:  la  n. 67/60  che  ha  dichiarato  la illegittimita'
costituzionale  dell'art. 98  del  codice  di  procedura  civile  che
prevedeva,  a  pena di estinzione del giudizio, il potere del giudice
di  imporre  una cauzione alla parte, e la n. 21/61 che ha dichiarato
la  illegittimita'  costituzionale della clausola del solve et repete
per  poter  agire  in  giudizio contro l'amministrazione finanziaria.
Entrambe ritenute lesive del diritto alla tutela giurisdizionale).
    Orbene  l'articolo  censurato non fa altro che violare il diritto
alla  difesa,  ponendo  dei  limiti  e  delle  condizioni  economiche
onerose, in contrasto anche con il comma 3 dello stesso art. 24 della
Costituzione.
    Ne'   d'altra   parte   la   possibilita'   del  ricorso  in  via
amministrativa al Prefetto, per il quale non e' previsto il pagamento
della somma della meta' del massimo edittale, puo' essere considerato
sostitutivo  della  tutela  giurisdizionale.  Infine l'art. 113 della
Costituzione stabilisce il principio che: «contro gli atti della P.A.
e'  sempre  ammessa  la  tutela  giurisdizionale  dei diritti e degli
interessi  legittimi dinanzi agli organi di giurisdizione ordinaria o
amministrativa. Tale tutela giurisdizionale non puo' essere esclusa o
limitata  a  particolari  mezzi  di  impugnazione  o  per determinate
categorie di atti».
    Tale principio va evidentemente coordinato con quelli dell'art. 3
(eguaglianza)  e  24 (diritto alla difesa). Esso viene di conseguenza
di  fatto  limitato dalla norma censurata per una specifica categoria
di  atti amministrativi (che e' quella dei verbali di accertamento di
violazione  al  codice  della  strada)  dall'obbligo  del  versamento
preventivo di una somma pari alla meta' del massimo edittale.